venerdì 30 luglio 2010

NEGOZI APERTI PER 32 DOMENICHE L'ANNO NELLE "IDEE" DI CONFCOMMERCIO PER RIFORMARE LA LEGGE REGIONALE SUL COMMERCIO. In netta controtendenza con le idee del Presidente Nazionale di CONFESERCENTI (vedi post precedente)

mercoledì 28 luglio 2010 
Ieri, durante la seduta del Consiglio regionale, una delegazione della Confcommercio si è recata in aula per partecipare alla discussione della legge n.33 del 1999 e della riforma del settore. Nel corso della seduta, la delegazione ha presentato alcune considerazioni a seguito delle quali la legge oggetto è stata rinviata in II° Commissione Consiliare Permanente. Di seguito, i punti principali del testo proposto:
PUNTI PRINCIPALI
Considerazioni Confcommercio sulla Legge Regionale 27 settembre 1999 n. 33
“Disciplina regionale del commercio in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, recante “Riforma della disciplina relativa al Settore del Commercio, a norma dell’art. 4, comma 4 della Legge 18 marzo 1997, n.59”
Art. 1
L’articolo 9 della legge regionale n. 33/1999, è sostituito dal seguente:
“Art. 9
Disposizioni particolari per i comuni minori e per i comuni montani
1. Nei comuni, nelle frazioni ed altre aree con popolazione inferiore a 500 abitanti, nonché nei comuni montani, è data facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, quali i servizi di telefax e collegamento Internet, di sportello turistico, di biglietteria ed altri. 
2. I servizi di cui al comma 1 sono svolti in base a convenzioni con i comuni. A tal fine i predetti enti assumono le necessarie iniziative anche individuando altre categorie di servizi, formulano proposte ai relativi gestori ed agli stessi propongono le misure di finanziamento.
3. La Regione può finanziare le attività commerciali o di somministrazione operanti in comuni con popolazione residente inferiore a 1000 abitanti, nonché quelle previste al comma 1, prevedendo gli stessi benefici attribuiti alle attività operanti nei centri storici, di cui al comma 3 dell’articolo 8. Nei medesimi comuni o nelle frazioni aventi popolazione residente inferiore a 500 abitanti, agli esercizi di cui al comma 1 dovrà essere erogato un contributo annuale di sostegno al reddito, previa emanazione di un bando pubblico di accesso alle provvidenze emanato annualmente dalla Giunta regionale, previa concertazione con le associazioni regionali dei commercianti e dei consumatori.
4. I contributi di cui al comma 3, sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.”
MOTIVAZIONE
Il problema della desertificazione demografica interessa molte aree interne del territorio nazionale. Nella realtà molisana il fenomeno è acuito dalla sempre più ridotta percentuale di natalità oltre che dal fatto che storicamente la regione è caratterizzata da una bassa densità di popolazione; a questo aspetto si sommano gli effetti della crisi del settore produttivo e dal basso potere di acquisto di una società composta principalmente da pensionati e giovani disoccupati; tutto questo si riflette negativamente sulle piccole attività commerciali e di servizio che nei piccoli paesi ormai stanno sempre più sparendo. Al fine di arginare il fenomeno della desertificazione commerciale si propone di intervenire direttamente a sostegno del reddito dei piccoli commercianti. 

Art. 2
L’articolo 14 della legge regionale n. 33/1999, è sostituito dal seguente:

“Art. 14
Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali maggiormente rappresentative del settore del commercio, dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 12 agosto 2000, n. 267.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere. 
3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione. 
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva e, nei casi stabiliti dai comuni, di concerto con le associazioni maggiormente rappresentative, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. I comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, stabiliscono annualmente, i giorni nei quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva. Detti giorni sono determinati nel numero massimo di trentadue e sono comprensivi delle domeniche e delle festività del mese di dicembre. I sindaci pubblicano entro il 15 gennaio di ogni anno il calendario delle deroghe. 
5.Nei comuni nei quali non sono ubicati centri commerciali, grandi strutture di vendita, gli esercizi di vicinato possono derogare alla chiusura domenicale e festiva per un numero di giornate illimitato, fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell’articolo 14-bis.”

MOTIVAZIONE
Si propongono in totale 32 giornate di chiusura di cui 25 su base regionale e 7 definite dai singoli comuni.
Infatti si ritiene che in fase di prima individuazione del numero di giornate festive bisogna necessariamente, viste le ridotte dimensioni regionali e la profonda interdipendenza dei territori tra di loro pensare ad una ampia base di domeniche e festività di apertura uguali su tutto il territorio regionali, che noi suggeriamo in 25, ma non è un limite ovviamente da considerare rigido. Altre 7 potrebbero essere a discrezione dei singoli comuni. In ogni caso va evitato una parcellizzazione e una frammentazione delle aperture festive e domenicali, che potrebbero portare a fenomeni, del tutto insani economicamente, di concorrenza sleale tra singoli comuni, di cannibalizzazione commerciale e di spostamento innaturale dei flussi di consumi. Va inoltre verificato se, per la zona del Basso Molise, che ha usufruito di una deregulation pressoché totale in questi ultimi anni, non possa essere previsto dall’organo politico amministrativo un percorso di rientro nella normalità delle nuove regole, graduale e spalmato nel tempo. Si potrebbe anche prefigurare un meccanismo di bilanciamento automatico, quale quello che prevederebbe all’autorizzazione ad un’apertura festiva o domenicale, una contestuale chiusura nella settimana precedente o successiva di due mezze giornate lavorative.

Articolo 3
L’articolo 18 della legge regionale n. 33/1999, è sostituito dal seguente:

“Art. 18
Osservatorio regionale del commercio

E’ istituito l’Osservatorio regionale del commercio con le seguenti funzioni:
a) monitoraggio dell’entità e dell’efficienza della rete commerciale della Regione;
b)valutazione dell’impatto degli insediamenti commerciali sulla rete di vendita, sul territorio ed ambiente, nonché sugli interessi dei consumatori;
c) prefigurazione di direttrici di sviluppo, anche per aree territoriali omogenee, della rete commerciale, con particolare riguardo alle dinamiche occupazionali;
d) studio e valutazione dei fenomeni emergenti dal settore.
e) elaborazione dei dati necessari per le procedure di cui al comma 5 dell’articolo 4 della presente legge.
L'Osservatorio è presieduto dall’assessore regionale alle attività produttive ed è composto dal direttore generale regionale competente per il commercio o dirigente da lui delegato, nonché da cinque esperti, di comprovata specializzazione nel settore commercio, di cui 3 designati da Unioncamere Molise e due dalle associazioni datoriali effettivamente rappresentative del settore, individuate ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 della presente legge.
I compiti di segreteria sono svolti a cura della competente struttura organizzativa regionale.
L’Osservatorio acquisisce i dati occorrenti per l’espletamento delle proprie funzionari dall’Unione della Camere di Commercio del Molise ed altre istituzioni pubbliche e private.
5. L’Osservatorio acquisisce i dati occorrenti per l’espletamento delle proprie funzioni oltre che dai Comuni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, dall’Unione delle Camere di Commercio I.A.A. del Molise, con la quale la Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stipula apposita convenzione.
Annualmente l’Osservatorio pubblica un rapporto sullo stato e le prospettive di sviluppo del commercio nella regione. Il rapporto è trasmesso alla Giunta regionale entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Per il primo anno il rapporto è trasmesso, anche ai fini di cui all’articolo 4, comma 5, entro 6 mesi dalla data di insediamento.
I componenti dell’Osservatorio sono nominati dalla Giunta regionale e durano in carica quattro anni.
La costituzione dell’Osservatorio ha secondo quanto indicato nell’art.14 comma 3 della presente legge.
L’osservatorio si riunisce almeno tre volte l’anno e ai suoi componenti è dovuto un gettone di presenza non superiore ad euro 70 oltre al rimborso delle spese di viaggio se dovute.
La Giunta Regionale assicura un adeguato sostegno finanziario alle attività di studio e di ricerca dell’Osservatorio, con apposita norma finanziaria e stanziamento di fondi inserito in apposito capitolo nel bilancio della Regione.”

MOTIVAZIONE
Fermo restando che l’Osservatorio Regionale del Commercio debba avere una funzione di pianificazione e controllo dello sviluppo commerciale e un compito di analisi degli orientamenti e delle vocazioni territoriali, è fondamentale che intervenga come organo sovra comunale per armonizzare anche i calendari di apertura dei giorni festivi, in modo da evitare che si generino situazioni che non garantiscono la concorrenza leale delle attività commerciali e che non contribuiscono ad uno sviluppo equo e socialmente ed economicamente costruttivo, del libero mercato. 
Al fine di avere una struttura funzionante ed operativa è necessario definire in modo chiaro non solo i compiti ma principalmente le procedure e le modalità con cui si realizza l’intervento dell’Osservatorio Regionale del Commercio in modo strutturato e senza ambiguità.

Articolo 4
L'articolo 19 della legge regionale 27/09/1999 n. 133 è sostituito dal seguente:

“Art. 19
Centri di assistenza tecnica

1. I centri di assistenza tecnica previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 114/1998 possono essere costituiti dalle associazioni imprenditoriali del commercio, effettivamente rappresentative a livello provinciale, anche in forma consortile o in collaborazione con altri soggetti interessati, nonché dalle Camere di Commercio I.A.A. e che abbiano una struttura operativa con almeno tre dipendenti assunti a tempo indeterminato in un Comune del territorio provinciale. Allo scopo di favorire lo sviluppo delle attività dei centri di assistenza la Regione concede ai centri costituiti dalle associazioni imprenditoriali del commercio contributi annui, nei limiti del regime di aiuti de minimis vigente e non inferiore a euro 30.000, anche mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.”
2. Ai fini della presente legge si considerano effettivamente rappresentative a livello provinciale le associazioni imprenditoriali che sono presenti con almeno un proprio membro all'interno del Coniglio della Camera di Commercio di competenza, e contano almeno settecentocinquanta associati nell'ambito della Provincia di Campobasso e duecentocinquanta per la Provincia di Isernia. 
3. In caso di iniziativa consortile i requisiti di cui al comma 2 devono essere posseduti da almeno una delle associazioni consorziate.
4. I centri svolgono a favore delle imprese commerciali le attività previste dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998.
5. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di assistenza allo scopo di facilitare i propri rapporti con le imprese utenti.
6. I centri sono autorizzati dal direttore generale regionale competente per il commercio secondo modalità che vengono definite con proprio provvedimento dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
7. I centri autorizzati ai sensi del comma 6 vengono contestualmente iscritti in apposito albo regionale tenuto dalla direzione generale regionale competente per il commercio.

8. L'iscrizione all'albo di cui al comma 7 costituisce presupposto per l'accesso ai finanziamenti previsti dai successivi commi.
9. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività del centri di assistenza la Regione concede ai centri costituiti dalle associazioni imprenditoriali del commercio contributi annui, nei limiti di euro 100.000,00 per ciascun centro, anche mediante l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 16, comma1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
10. Criteri, modalità e procedure per l'erogazione del contributo di cui al comma 9 sono determinati dalla Giunte regionale con lo stesso provvedimento di cui al comma 6. Il limite di contributo di cui al punto 9 potrà essere rivisto annualmente dalla Giunta regionale al fine di recupero del potere d'acquisto e dell'inflazione verificatasi nell'anno precedente.” 

MOTIVAZIONE
Come Confcommercio riteniamo ingiusto il mantenimento di un limite di soli 10.000 euro di sostegno ai centri di assistenza tecnica del settore, previsto dalla legge 33, tanto più ingiusto se si considera che per gli omologhi centri di assistenza tecnica del settore artigianale tale limite è fissato invece in 100.000 euro.

Articolo 5
Alla legge regionale legge regionale n. 33/1999, si aggiunge il seguente articolo:

“Articolo 16 - bis
Contributi ai confidi

1. La Regione Molise, al fine di favorire il reperimento di migliori condizioni per l’accesso al credito anche con l’obiettivo di combattere l’usura, concorre alla costituzione e allo sviluppo di CONFIDI fra imprenditori commerciali mediante: 
a. la concessione di contributi destinati alla formazione o l’integrazione del patrimonio sociale di garanzia, nella misura pari al doppio delle quote sociali effettivamente versate nel corso dell’anno, nel limite massimo di Euro 100.000,00, per anno per impresa, per un periodo non superiore a tre anni;
b. il conferimento di contributi da destinare all’incremento dei fondi rischi indisponibili e alla gestione di fondi destinati all’abbattimento dei tassi di interesse. I finanziamenti sono garantiti dai confidi nel rispetto dei seguenti criteri e modalità:
1) l’ammontare del prestito assistito, per ogni singola impresa, non può superare complessivamente Euro 100.000,00 nel triennio anche se ottenuto con più operazioni bancarie;
2) il contributo in conto interessi non può essere superiore il 70% del tasso di riferimento;
3) la durata del prestito non può essere superiore a 60 mesi.
2. I CONFIDI di cui al comma 1 sono costituiti fra esercenti il commercio all’ingrosso, al dettaglio, su aree pubbliche, la somministrazione di alimenti e bevande ed altri operatori del settore de commercio, turismo e servizi costituiti nelle forme di micro, piccola o media impresa, come definite dalla normativa comunitaria. 
3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati dall’Amministrazione provinciale secondo i criteri e le modalità fissate nel Piano attuativo provinciale. Gli aiuti di cui al punto b) verranno erogati conformemente ai limiti e alle condizioni del regime “de minimis”.
4. I contributi di cui al presente articolo sono altresì concessi ai Confidi di secondo grado che abbiano sede in Molise e che siano costituiti da almeno tre cooperative o consorzi in possesso dei requisiti di cui all’art. 2. 
5. Ai fini della presente legge, per CONFIDI si intendono i soggetti di cui all’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i., che hanno come sede legale ed operativa nella Regione Molise e prestano la propria attività in favore dei soggetti di cui al precedente comma 2.”

Articolo 6
Alla legge regionale n. 33/1999, si aggiunge il seguente articolo:

Articolo 16-ter
Soggetti beneficiari

1. Sono ammessi a fruire delle agevolazioni di cui al precedente art. 16-bis i CONFIDI in possesso dei seguenti requisiti: 
a. essere costituiti fra commercianti operanti nel territorio regionale ed avere sede legale nella Regione; 
b. avere un numero di soci non inferiore a 200; 
c. avere un capitale sociale non inferiore a 50.000,00 euro. 
2. I fondi regionali sono assegnati annualmente dalle Amministrazioni regionali ai CONFIDI sulla base dei seguenti parametri: 
a. numero dei soci, risultante dal libro dei soci aggiornati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente; 
b. volume di attività documentato dai bilanci relativi al biennio precedente. 
3. I CONFIDI già costituiti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, per fruire delle provvidenze di cu all'art. 1, devono uniformare i propri statuti alle prescrizioni della presente legge. 
4. L'Amministrazione regionale periodicamente dispone a campione ispezioni contabili ed amministrative nei confronti dei CONFIDI al fine di accertare la regolarità delle operazioni di credito effettuate e della gestione amministrativa nonché l'effettiva utilizzazione dei contributi concessi per le finalità previste al momento della loro concessione. 

MOTIVAZIONE
Come Confcommercio riteniamo necessario istituire una disciplina regionale anche per i Confidi del commercio, così come previsto per il settore dell’Artigianato.

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