venerdì 10 febbraio 2017

NEL NUOVO REGIME DI CASSA URGE DA SUBITO MODIFICARE LA NORMA. Molte Pmi per la totale detrazione delle rimanenze chiuderanno il primo anno nel nuovo regime, con una consistente perdita "fittizia" non riportabile negli esercizi successivi. Per una norma del tutto iniqua, d'un colpo, un legittimo costo verrà cancellato per sempre determinando super redditi non rispondenti alla reale situazione aziendale.

 La legge di bilancio riforma completamente la disciplina fiscale e contabile delle imprese minori, vale a dire le imprese in contabilità semplificata che non abbiano optato per la tenuta della contabilità ordinaria. Vediamo, attraverso una serie di esempi pratici, quali possono essere le conseguenze per l’impresa di piccole dimensioni.
La novità prevede l’abbandono del principio di competenza per la determinazione del reddito in favore dell’adozione del principio di cassa così come previsto per gli esercenti arti e professioni. Il nuovo regime si caratterizza per il fatto che le componenti economiche rilevanti concorrono alla formazione del reddito nel momento della loro manifestazione numeraria, vale a dire all’atto del loro incasso (se positivi) o pagamento (se negativi). La riforma in commento non ha previsto la riformulazione del regime delle perdite fiscali, che restano utilizzabili in riduzione del reddito complessivo, nel limite del loro ammontare, senza la possibilità di riportare l’eccedenza ai periodi d’imposta successivi (art. 56 comma 2 del TUIR).
La riforma in commento prevede che il reddito d’impresa del periodo d’imposta in cui si applicano le disposizioni relative alle imprese minori in regime di contabilità semplificata è ridotto delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il criterio di competenza. Il passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa prevede quindi la rilevanza, quale componente negativo, dell’importo delle rimanenze finali dell’anno precedente.
Si prenda in considerazione un’impresa commerciale che al 31/12/2016 (per comodità espositiva abbiamo assunto le rimanenze iniziali di pari importo a quelle finali) si trovi nella seguente situazione:
1
Al 31/12/2017 le rimanenze rilevano ai fini della determinazione del reddito e

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