La legge di bilancio riforma completamente la disciplina fiscale e
contabile delle imprese minori, vale a dire le imprese in
contabilità semplificata che non abbiano optato per la tenuta
della contabilità ordinaria. Vediamo, attraverso una serie di esempi
pratici, quali possono essere le conseguenze per l’impresa di
piccole dimensioni.
La novità prevede l’abbandono del principio di competenza per
la determinazione del reddito in favore dell’adozione del principio
di cassa così come previsto per gli esercenti arti e
professioni. Il nuovo regime si caratterizza per il fatto che le
componenti economiche rilevanti concorrono alla formazione del
reddito nel momento della loro manifestazione numeraria, vale a dire
all’atto del loro incasso (se positivi) o pagamento (se negativi).
La riforma in commento non ha previsto la riformulazione del regime
delle perdite fiscali, che restano utilizzabili in riduzione del
reddito complessivo, nel limite del loro ammontare, senza la
possibilità di riportare l’eccedenza ai periodi d’imposta
successivi (art. 56 comma 2 del TUIR).
La riforma in commento prevede che il reddito d’impresa del
periodo d’imposta in cui si applicano le disposizioni relative alle
imprese minori in regime di contabilità semplificata è ridotto
delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito
dell’esercizio precedente secondo il criterio di competenza. Il
passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa prevede quindi
la rilevanza, quale componente negativo, dell’importo delle
rimanenze finali dell’anno precedente.
Si prenda in considerazione un’impresa commerciale che al
31/12/2016 (per comodità espositiva abbiamo assunto le rimanenze
iniziali di pari importo a quelle finali) si trovi nella seguente
situazione:
Al 31/12/2017 le rimanenze rilevano ai fini della determinazione del
reddito e