martedì 23 febbraio 2010

CREDITO: La segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia


Negli ultimi tempi, con la crisi di liquidità delle aziende e la “crisi” di tutti i settori produttivi, molti imprenditori si ritrovano in un “collo di bottiglia” dal quale difficilmente riescono ad uscire: l’aver ritardato qualche pagamento ha comportato la segnalazione a sofferenza alla centrale rischi presso la Banca d’Italia. La conseguenza è disastrosa: la completa chiusura dell’accesso al credito bancario, ed il doversi 
barcamenare per la “sopravvivenza”. Attenzione però: l’arma della segnalazione spesso è usata in modo illegittimo dalle banche, ed anche al fine di esercitare una pressione soffocante sull’imprenditore.
Infatti l’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte della banca della complessa situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito. Per la segnalazione, la normativa di riferimento prevede che l’imprenditore debba versare in stato di insolvenza o situazione ad essa equiparabile.Pertanto certamente non rileva il semplice inadempimento, perchè si può non pagare ritenendo, a torto o a ragione,non dovuto il pagamento richiesto o anche solo perchè pur avendone la possibilità, non si vuole adempiere; nè può individuarsi nella mera temporanea difficoltà ad adempiere, poichè se dalla semplice liquidazione di un qualche bene del suo patrimonio, il debitore riesce ad adempiere, non vi è alcun rischio derivante dal suo accesso al mercato del credito; potrebbe ad esempio, non aver potuto adempiere tempestivamente perchè contava di pagare con l’esazione di un credito rimasto insoluto. Appare preferibile la tesi che trattasi di un inadempimento protratto nel tempo ed ingiustificato che rende inverosimile il recupero coattivo,pur senza escludersi in astratto la possibilità di rientro o di ristrutturazione del debito. Non vi è dubbio, pertanto, che l’impresa bancaria deve valutare se la complessa esposizione del cliente supera o non la sua capacità reddituale e patrimoniale tale che possa sorgere il suo dovere di segnalazione.
Per completezza di informazione, è da evidenziare che il credito contestato (magari anche giudizialmente) non potrà mai essere appostato a sofferenza.
Il rimedio per rimuovere questo “macigno” è la proposizione di un ricorso giudiziario ex art.700 c.p.c. ( c.d. provvedimento d’urgenza) laddove, dimostrando la verosimiglianza al diritto della situazione denunciata, ed il pericolo cui è esposto l’imprenditore che si vede compromesso il diritto alla libera iniziativa economica avendo maggiori difficoltà a reperire credito sul mercato, venga ordinato alla banca di revocare la segnalzione a sofferenza presso l’archivio informatico tenuto presso la Banca d’Italia.

1 commento:

Nan Ulster ha detto...

Stiamoci attenti con il 700 cpc perché a me un giudice mi ha respinto il ricorso ritenendo di dover ricorrere al rito speciale del Codice Privacy art 152 comma 6 D.Lgs. 196/2003!!
Mi sembra una cantonata ma adesso mi resta solo la Cassazione!

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