lunedì 20 maggio 2013

La stagione del Fisco: il calendario e le scadenze I consigli per evitare di scottarsi (troppo) - Corriere.it

LE SCADENZE: MODELLO UNICO, IMU E I PAGAMENTI DELLE IMPOSTE

Entro il 18 giugno i pagamenti delle imposte senza penalità,
il 20 ultima chiamata per il 730 ma non sono escluse proroghe

(Imagoeconomica)(Imagoeconomica)
MILANO - Il conto sta per essere servito. La stagione delle tasse è ormai entrata nel vivo. La data clou, salvo possibili slittamenti, è fissata per lunedì 18 giugno quando si dovrà passare alla cassa per il saldo delle imposta risultanti dal modello Unico. E per la prima rata della complicatissima Imu, l'imposta che ha sostituito l'Ici, ma che si annuncia decisamente più pesante. Ancora due settimane di tempo per presentare il 730 al Caf o al professionista abilitato. Il termine è fissato per il 20 giugno. È scaduto, invece, il 16 maggio quello per chi si faceva assistere dal sostituto d' imposta.
IN AGENDA - Le scadenze del modello Unico sono quelle classiche. Ma, come avvenuto l' anno scorso, non sono escluse proroghe. In sintesi i termini sono i seguenti:
18 giugno, pagamento imposte risultanti dal modello Unico senza maggiorazioni;
2 luglio, presentazione modello Unico su carta in un ufficio
postale nei casi ancora ammessi (solo coloro che non possono utilizzare il 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione e in pochi altri casi);
18 luglio, pagamento imposte risultanti da Unico con la maggiorazione dello 0,40%;
1° ottobre: trasmissione telematica del modello Unico e del modello Irap.
GLI OBBLIGATI - Devono compilare obbligatoriamente il modello Unico: i titolari di partita Iva che esercitano attività artistiche o professionali, anche in forma associata, o anche se rientranti nel regime dei «contribuenti minimi»; chi ha redditi d'impresa o di partecipazione in società di persone; chi nel 2012 ha un datore di lavoro non obbligato a effettuare le ritenute d' acconto (colf e badanti o i custodi di stabili); i contribuenti non residenti in Italia nel 2011 e/o nel 2012; i contribuenti, come i venditori porta a porta, che devono presentare una tra le dichiarazioni Iva, Irap e 770; chi ha conseguito plusvalenze dalla cessione di partecipazioni qualificate; chi deve presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti (redditi del 2011 del «de cuius»); i titolari di alcune tipologie di redditi diversi (come la cessione di aziende).
IL MODELLO - Il modello è, ormai, Unico solo di nome, visto che la dichiarazione Irap va presentata separatamente da tutti i titolari di partita Iva (persone fisiche e società). Anche nel 2012, quindi, i titolari di partita Iva e le società dovranno inviare entro il 1° ottobre (dato che il 30 settembre è domenica) all'Agenzia delle Entrate - obbligatoriamente in via telematica - due distinte dichiarazioni: il modello Unico che ormai comprende solo i dati relativi ai redditi e all' Iva; il modello Irap. Il modello 770 per le ritenute operate dai sostituti d' imposta (lavoro dipendente, autonomo, provvigioni, ecc.) non è compreso in Unico e va presentato entro luglio. Dallo scorso anno, anche la denuncia Iva può essere presentata autonomamente. È opportuno accelerarne la presentazione soprattutto per chi vuole portare in compensazione con altri tributi i crediti Iva d'importo superiore a 5.000 euro (il precedente limite di 10.000 euro è stato così ridotto a partire dal 1° aprile 2012).
IL SALDO - I soggetti obbligati alla presentazione del modello Unico possono versare anche il saldo Iva insieme a quello delle imposte sui redditi anziché entro il termine ordinario del 16 marzo, maggiorandolo dello 0,40% per mese o frazione di mese di ritardo. La maggiorazione non è dovuta quando l'Iva viene compensata con i crediti di altri tributi o contributi. A rate I versamenti delle imposte risultanti dal modello Unico possono essere effettuati in unica soluzione alle scadenze previste (18 giugno e 18 luglio) o rateizzati. Opportunità che sarà sicuramente molto utilizzata in un anno di crisi come questo. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo. I contribuenti non titolari di partita Iva che dilazionano i pagamenti, applicano gli interessi dello 0,13% sulla seconda rata che scade il 2 luglio (il 30 giugno è sabato). E poi a ogni scadenza mensile gli interessi saliranno dello 0,33% in più (0,46% poi 0,79%). Per i titolari di partita Iva le rate successive alla prima scadono il 16 di ogni mese, con gli interessi dello 0,31% sulla seconda rata (16 luglio) con un aumento delle 0,33% in più per i pagamenti successivi. I versamenti devono concludersi entro novembre.
IL CALENDARIO - Tutti i contribuenti devono presentare il modello Unico in via telematica (direttamente o tramite un intermediario abilitato) entro il 1° ottobre. Rimane molto meno tempo, solo fino al 2 luglio, per chi ancora può presentare, esclusivamente in posta, l' Unico persone fisiche in forma cartacea. Questa modalità è riservata ai contribuenti: che non hanno la possibilità di utilizzare il 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione; che, pur potendo presentare il 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC); devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti; sono attualmente privi di un sostituto d' imposta perché il rapporto di lavoro è cessato.
ESTERO - Debuttano nel modello Unico due nuove imposte che colpiscono gli immobili detenuti all' estero (Ivie) e attività finanziarie possedute all' estero (Ivafe). Entrambe le imposte trovano la loro collocazione nella nuova Sezione XVI del quadro RM. I righi RM33 e RM34 che compongono la sezione richiedono i seguenti dati: il valore dell' immobile (colonna 1); il valore dell' attività finanziaria (colonna 2); la quota di possesso (3); il periodo di possesso (4); l' imposta (5); l' eventuale credito d' imposta (6); l' imposta da versare (7). I contribuenti che compilano il 730, potranno continuare a farlo, ma devono integrare la dichiarazione con il modello Unico per i soli quadri RW e RM. Sia l' Ivie sia l' Ivafe per il 2011 vanno versate in un' unica soluzione entro il 18 giugno, o il 18 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Le aliquote sono lo 0,76% per gli immobili esteri e l' 1% per gli investimenti finanziari.
MINI - Chi può salire sulla versione «Mini» Unico. Mini è una versione semplificata del modello per la dichiarazione dei redditi: è composto da 24 pagine di istruzioni in tutto (contro le 110 del solo fascicolo 1 del modulo tradizionale destinato alle persone fisiche). Le scadenze di presentazione sono le stesse del fratello maggiore. Il nuovo modello può essere utilizzato solo dai contribuenti residenti in Italia, con domicilio invariato dal 1° novembre 2010, che alla data di presentazione della dichiarazione non sono titolari di partita Iva. E che hanno percepito nel 2011 uno o più dei seguenti redditi di terreni e di fabbricati; di lavoro dipendente o assimilati e di pensione; da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (ad esempio collaborazioni occasionali). Chi ha percepito diritti d' autore deve invece necessariamente utilizzare l'Unico normale (oppure il 730 se dipendente o pensionato). Il modello non può essere utilizzato da eredi, tutori che presentano la dichiarazione per conto di altri. Né per correggere o integrare un' altra dichiarazione. In Unico Mini possono essere inoltre indicate le principali deduzioni o detrazioni come spese mediche, mutui prima casa, contributi previdenziali, ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico.
ESONERATI - È esonerato da ogni dichiarazione chi nel 2011 ha avuto soltanto redditi dal possesso di fabbricati e/o terreni per importi non superiori a 500 euro. Via libera anche ai contribuenti che, oltre all' abitazione principale e relative pertinenze, hanno solo i seguenti redditi: di lavoro dipendente o di pensione da un unico soggetto; di lavoro dipendente e assimilati corrisposti da più datori di lavoro, anche se non conguagliati, per ammontare complessivo non superiore a 8.000 euro se il periodo di lavoro è durato l' intero anno; di lavoro dipendente e assimilati erogati da più sostituti d' imposta, se conguagliati dall' ultimo; assegni periodici di separazione o divorzio non superiori a 7.500 euro; redditi di pensione di ammontare complessivo non superiore a 7.500 euro ed eventuali redditi di terreni non superiori a 185,92 euro; solo redditi esenti (pensioni di guerra, rendite Inail, indennità di accompagnamento, ecc.) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d' imposta o ad imposta sostitutiva. È esonerato anche chi ha redditi di qualsiasi tipo (eccetto quelli derivanti da attività con partita Iva) quando l' Irpef dovuta, al netto delle ritenute, della deduzione per l' abitazione principale, delle detrazioni per carichi di famiglia e di lavoro, non supera i 10,33 euro.
Stefano Poggi Longostrevi
(Associazione italiana dottori commercialisti)
28 maggio 2012 (modifica il 18 giugno 2012)

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