martedì 13 dicembre 2011

LIMITAZIONE DEL CONTANTE NUOVE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 6 DICEMBRE 2011


                                          



 Circolare dello Studio del 12 dicembre 2011
circolari, libretti di deposito al portatore, denaro contante e titoli al portatore
Dal 30 aprile 2008 sono entrate in vigore importati novità, previste dal decreto legislativo n.
231/2007 in materia di antiriciclaggio, riguardanti gli assegni bancari e circolari, i libretti di deposito
al portatore, l’utilizzo del denaro contate e titoli al portatore.
I limiti di valore stabiliti nel suddetto decreto sono stati oggetto di successive modifiche fino ad
arrivare all’importo di 2.500 euro a partire dal 13 agosto 2011 con l’entrata in vigore del d.l.
138/2011 (così detta manovra-bis 2011), e a 1.000 euro a partire dallo scorso 6 dicembre 2011
con la manovra Monti.
Di seguito le principali indicazioni sui comportamenti da seguire a partire dal 6 dicembre 2011:
ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI

Gli assegni bancari e circolari emessi per un importo pari o superiore a 1.000 euro dovranno
riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola “NON TRASFERIBILE”.
La banca è tenuta a segnalare le eventuali infrazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
che applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40% dell’importo trasferito.
Le banche saranno tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni
circolari già muniti della clausola “NON TRASFERIBILE”.
Il cliente potrà chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari o
l’emissione di assegni circolari (per importo inferiore a 1.000 euro) in forma libera e cioè senza
clausola di non trasferibilità: in tal caso dovrà essere riconosciuta a titolo di imposta di bollo,
la somma di 1,50 euro per ciascun modulo o assegno.
Negli assegni bancari e circolari richiesti o rilasciati in forma libera (senza clausola “NON
TRASFERIBILE”), ciascuna girata dovrà recare obbligatoriamente, a pena di nullità, il codice
fiscale del girante.
È dunque importate – perché l’assegno possa essere pagato – non solo ricordare di aggiungere il
proprio codice fiscale all’atto dell’apposizione della girata, ma anche controllare che tutte le
eventuali precedenti girate rechino il codice fiscale.
I dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni
circolari in forma libera saranno comunicati alle Autorità pubbliche competenti che ne facciano
richiesta.
Gli assegni bancari emessi all’ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con
espressioni quali “a me stesso”, “a me medesimo” o simili al posto del nome del traente) potranno
essere unicamente negoziati per l’incasso presso una banca da parte del correntista stesso
e non potranno pertanto circolare.
La banca è tenuta a segnalare l’eventuale infrazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze
(MEF), che applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40 % dell’importo trasferito.
Per la decorrenza delle nuove disposizioni si deve far riferimento alla data di emissione
dell’assegno, pertanto, se ad esempio il 3 dicembre 2011 è stato emesso un assegno trasferibile di
importo inferiore al limite (allora vigente) di 2.500 euro ma superiore a 1.000 euro, questo può
liberamente essere incassato dopo il 6 dicembre giacché la data di emissione è inferiore a quella
di entrata in vigore del decreto (6 dicembre).
1 Le stesse regole valgono anche per gli assegni di conto corrente postale e i vaglia postali e cambiari.
Michele Maselli, Commercialista 2
LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE2
Il saldo dei libretti al portatore dovrà essere inferiore a 1.000 euro.
I libretti con saldo pari o superiore a 1.000 euro esistenti alla data di entrata in vigore del
decreto dovranno essere estinti, ovvero fatti rientrare entro il suddetto limite entro il 31
dicembre 2011.
La banca è tenuta a segnalare le eventuali infrazioni agli obblighi di cui sopra al Ministero
dell’Economa e delle Finanze, che applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40 %
del saldo del libretto, nel primo caso indicato, e dal 10 al 20% del saldo del libretto per le altre due
ipotesi.
DENARO CONTANTE E TITOLI AL PORTATORE
Il trasferimento di denaro contate e di titoli al portatore, effettuato per qualsiasi motivo tra
soggetti diversi, sarà vietato se il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente
pari o superiore a 1.000 euro.
Il trasferimento potrà essere eseguito solo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e
Poste Italiane Spa.
La banca è tenuta a segnalare le eventuali infrazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
che applica una sanziona amministrativa pecuniaria dall’1 al 40% dell’importo trasferito.
L’obbligo di segnalazione al MEF grava non solo sugli istituti di credito, ma anche sui
professionisti (commercialisti, notai, ecc.) che sono venuti a conoscenza, nell’esercizio
delle proprie prestazioni professionali, delle infrazioni suddette da parte di propri clienti, ed
il fatto che gli stessi professionisti possano non aver informato i propri clienti di tale
circostanza, non esclude la segnalazione giacché le sanzioni previste per gli stessi
professionisti, in caso di mancata segnalazione, sono anche più severe di quelle previste
per coloro che commettono l’infrazione (da 3% al 30% con il minimo di 3.000 euro).
PRECISAZIONI SUL CONCETTO DI OPERAZIONE FRAZIONATA
Le disposizioni in esame hanno la finalità di rendere più tracciabili i flussi di pagamento per le
operazioni tra privati, soggetti economici e privati, e soggetti economici, nel tentativo di rendere più
difficile gestire ed occultare le transazioni in nero da parte di imprese e professionisti.
Conseguentemente, i pagamento delle fatture, il finanziamento tra i soci e le società, i passaggi di
danaro infragruppo, la distribuzione di utili, ed altre operazioni (vedi anche il pagamento dei
dipendenti), potranno essere effettuate in contanti solo se complessivamente inferiori a 1.000
euro.
Diventa più difficile anche il frazionamento dell’operazione in modo da eludere l’ambito applicativo
della disposizione.
L’art. 49 del d.lgs. n. 231/07, stabilisce chiaramente che se i pagamenti riferibili alla medesima
operazione vengono frazionati in più tranche tutte di importo inferiore a 1.000 euro al solo scopo di
eludere le disposizioni in tema di antiriciclaggio il professionista sarà tenuto a comunicare al MEF
l’infrazione commessa e rilevata nell’esercizio dell’attività professionale.
2 Le stesse regole valgono anche per i libretti di deposito postale al portatore.
Michele Maselli, Commercialista 3
Ma cosa dobbiamo intendere per operazione frazionata?
L’art. 1, comma 2, l. m) del d.lgs 231/07, prevede che le singole operazioni, costituenti parte di una
operazione unitaria sotto il profilo economico, devono essere prese in osservazione in un arco
tempora di soli sette giorni, in linea di principio, pertanto i trasferimenti di denaro effettuati oltre il
predetto limite temporale (sette giorni) non sono riferibili alla medesima operazione. Tuttavia, per
alcune fattispecie, sarà possibile prendere in considerazione anche i pagamenti effettuati
oltre il predetto limite temporale, giacché l’operazione può comunque considerarsi
frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
Con la citata norma, dunque, il legislatore vuole colpire i comportamenti ispirati dal solo scopo di
eludere le disposizioni in materia di antiriciclaggio.
L’UIF (Unità di Informazione Finanziaria, nata in sostituzione dell’Ufficio Italiano Cambi, con lo
scopo, tra l’altro, di vigilare sul rispetto della normativa antiriciclaggio) ha fornito chiarimenti
relativamente al pagamento rateizzato delle fatture di importo superiore alla soglia originaria di
12.500 poi di 2.500 euro, e alle operazioni di finanziamento soci e distribuzioni di utili effettuate in
contanti, chiarimenti che si ritiene ancora validi per il limite dei 1.000 euro.
Con riferimento alla prima operazione, non si verifica violazione se il soggetto interessato effettua il
pagamento delle fatture in più tranche ad esempio a 30, 60, 90 giorni dalla fattura tutte di importo
inferiore a 1.000 euro; tale comportamento non realizzerebbe, sostanzialmente, un frazionamento
sanzionabile in quanto:
- la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate è frutto di un’ordinaria dilazione di pagamenti;
- l’ordinaria dilazione di pagamenti scaturisce dal preventivo accordo delle parti.
Il preventivo accordo, implica quindi, che quantomeno la rateizzazione del pagamento sia indicato
in fattura, ciò in ragione della necessità di vincere presunzioni, circa il frazionamento elusivo, da
parte dell’Amministrazione Finanziaria o altri organi di vigilanza.
Con riferimento alle operazioni di finanziamento soci e distribuzione di utili, va valutato caso per
caso se lo scopo effettivo del frazionamento (ad esempio un versamento in contanti di 900 euro il
25 luglio e uno di 900 euro il 5 agosto, per complessivi 1.800 euro oltre il limite di 1.000 euro), sia
stato quello di eludere l’applicazione della normativa in esame.
Sulla possibilità di effettuare il trasferimento di valore in corrispondenza di una data operazione
anche mediante l’utilizzo di diversi mezzi di pagamento di cui una parte “al portatore” (contanti più
assegni, ad esempio), che cumulativamente potrebbero superare l’importo dei 1.000 euro, si
ritiene che questa vada esclusa giacché da tale sdoppiamento può scaturire la contestabilità del
comportamento elusivo.
Le informazioni ivi contenute hanno un puro scopo illustrativo delle novità normative di recente introduzione. Data la tumultuosa
evoluzione della materia dell’antiriciclaggio, ed il fatto che il recente decreto Monti non è stato ancora convertito in legge, non é
possibile escludere modifiche o chiarimenti rettificativi delle indicazioni contenute nel presente documento, si invita pertanto, a vigilare
sugli sviluppi della materia.
Le indicazioni contenute nel presente documento esulano da ogni eventuale rapporto di mandato professionale tra questo Studio ed il
lettore, pertanto alcuna responsabilità potrà essere attribuita allo stesso per il loro utilizzo.

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