venerdì 29 luglio 2011

LE NOVITÀ DEL DECRETO SVILUPPO che introduce importanti novazioni circa le modalità e i tempi per l’accesso ispettivo nelle aziende da parte degli ispettori delle autorità competenti.

      Testo del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, coordinato con la Legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106
·         Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 16 del 4 luglio 2011

L’articolo 7 del testo del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70,coordinato con la Legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106,recante: «Semestre Europeo  Prime disposizioni urgenti per l'economia», ha introdotto innovazioni in materia di accesso ispettivo nelle aziende da parte delle autorità competenti. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 16 del 4 luglio 2011, ha fornito le prime indicazioni circa l’applicazione di dette novità, che si ritengono valide nonostante le modifiche
introdotte in sede di conversione.

LE NOVITÀ DEL DECRETO SVILUPPO
Il Decreto Sviluppo (DL n. 70/2011), convertito, con modificazioni, nella Legge n. 106
del 12 luglio 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011, ha
introdotto importanti novazioni circa le modalità e i tempi per l’accesso ispettivo
nelle aziende da parte degli ispettori delle autorità competenti.
Nel particolare, l’articolo 7, comma 1 del testo del DL 13 maggio 2011, n. 70,
coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, prevede che:

“Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale
sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni così
articolate:

a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il
controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità
competente deve essere unificato, può essere operato al massimo con
cadenza semestrale, non può durare più di quindici giorni. Gli atti compiuti
in violazione di quanto sopra costituiscono, per i dipendenti pubblici,
illecito disciplinare. Codificando la prassi, la Guardia di Finanza, negli
accessi di propria competenza presso le imprese, opera, per quanto
possibile, in borghese;
b) [e seguenti] omissis…”.

In secondo luogo, il comma 2, lett. a) dell’articolo 7, dispone che:
“al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività
delle imprese di cui all'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, recante
«Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle
microimprese, piccole e medie imprese», nonché di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni nell'attività di controllo nei riguardi di tali imprese,
assicurando altresì una maggiore semplificazione dei relativi procedimenti e
la riduzione di sprechi nell'attività amministrativa, gli accessi dovuti a controlli
di natura amministrativa disposti nei confronti delle predette imprese devono
essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di
coordinamento tra i vari soggetti interessati…”.
In sostanza, il Decreto Sviluppo ha previsto che per ridurre gli oneri in capo alle
imprese derivanti dai controlli ispettivi svolti dalle autorità competenti,
• gli stessi controlli dovranno avere durata massima di quindici giorni lavorativi,
• potranno essere effettuati al massimo con cadenza semestrale, e
• si dovranno evitare duplicazioni sovrapposizioni di attività di controllo nei
confronti delle microimprese, nonché delle piccole e medie imprese,
• fatti salvi gli interventi a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché
quelli per motivi di emergenza o di giustizia, che non sono soggetti a queste nuove
regole.

I CHIARIMENTI DEL MINISTERO
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 16 del 4 luglio
2011, ha fornito alcune precisazioni circa le novità introdotte dal Decreto Sviluppo in
tema di controlli ispettivi in azienda.
Si evidenzia che la Circolare n. 16 del Ministero del Lavoro è precedente alla
Legge di conversione del DL n. 70/2011: ciononostante, si ritiene che le
precisazioni fornite dal Ministero siano comunque valide.
Il Ministero del Lavoro, nel richiamare le norme sopra citate, sottolinea che le stesse
dovranno necessariamente essere coordinate con quanto già disposto in materia, in
particolare con il D.Lgs n. 124/2004, recante “Razionalizzazione delle funzioni ispettive
in materia di previdenza sociale e di lavoro”, e con la Direttiva di attuazione del 18
settembre 2008 dello stesso dicastero (si veda l’Aggiornamento AP n. 302/2008),
nonché alla luce del disposto dell’articolo 33 della Legge n. 183/2010 (Collegato
Lavoro).
Il Ministero, inoltre, fa presente che l’articolo 7, comma 2, lett. a), punto 1, rimanda
all’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, l’onere di disciplinare le modalità di
applicazione di detta novità normativa.
In sede di conversione, è stato specificato che tale decreto dovrà essere
adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di
conversione, cioè il giorno 13 luglio 2011.
Nel particolare, il decreto dovrà contenere le indicazioni per regolamentare:
• le modalità e i termini necessari a rendere effettivamente attuabile la
programmazione e il coordinamento delle attività di controllo ispettivo in materia
fiscale e contributiva da parte delle agenzie fiscali, della Guardia di Finanza,
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell’INPS e del Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali;
• le concrete modalità di scambio delle informazioni e della documentazione tra gli
istituti competenti, nonché dell’informativa circa l’inizio e il termine di ogni
ispezione.
Il Ministero del Lavoro chiarisce che, in attesa dell’emanazione di detto
decreto, la nuova disciplina contenuta nell’articolo 7 del Decreto Sviluppo
non può ritenersi immediatamente applicabile.
Infatti, il Ministero precisa che l’emanazione delle modalità operative con cui rendere
effettiva la programmazione e il coordinamento tra le diverse istituzioni interessate, è
una condizione indispensabile assolutamente prioritaria per mettere in atto le
nuove disposizioni in materia di accesso ispettivo nelle aziende.
Il Ministero del Lavoro dispone pertanto che il personale ispettivo, in attesa
dell’emanazione del decreto richiamato, dovrà osservare le procedure e le
modalità ispettive ad oggi in vigore, così come dettagliate nella Circolare n.
41/2010 del Ministero stesso.

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