martedì 6 dicembre 2011

“Manovra di Ferragosto” (D.L. 138/2011, art.2 commi da 36-terdecies a 36- duodevicies: beni utilizzati da soci o da familiari dell’imprenditore.)

per approfondimento di seguito il link della circolare dell'agenzia delle entrate:
 https://docs.google.com/viewera=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjb21tZXJjaW9hdHRpdm98Z3g6NzI3MDBhMDhmMTVmOWE5Nw&pli=1


la c.d. “Manovra di Ferragosto” (D.L. 138/2011, art.2 commi da 36-terdecies a 36- duodevicies) ha introdotto specifiche disposizioni finalizzate a contrastare l’intestazione fittizia di beni ad un’impresa, nel caso in cui i beni siano invece utilizzati da soci o da familiari dell’imprenditore. 
In particolare, con decorrenza dal 2012, è stata introdotta una nuova disciplina che prevede da una parte la tassazione di una certo reddito figurativo in capo al socio o al familiare utilizzatore, e dall’altra l’indeducibilità dei relativi costi per l’impresa (società/ditta individuale).
 In base alla suddetta disciplina, se una società/ditta individuale concede in godimento l’utilizzo di un bene d’impresa (mobile o immobile) ad un socio / familiare (a titolo personale), in capo:
- all’utilizzatore persona fisica (socio o familiare), si configura un reddito diverso ai sensi della nuova lett. h-ter) del comma 1 dell’art. 67, TUIR, pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene;
- al concedente (società o ditta individuale), è prevista l’indeducibilità dei relativi costi  (se il
corrispettivo annuo risulta inferiore al valore di mercato del diritto di godimento di detti beni).
Al fine di consentire l’attività di controllo da parte dell’Ufficio, la stessa norma ha disposto che, per i beni in esame, il concedente  ovvero l’utilizzatore dovrà inviare –entro il 31 marzo 2012 – all’Agenzia delle Entrate una specifica comunicazione contenente i dati relativi ai beni concessi in godimento
Vi suggeriamo pertanto di valutare con urgenza l’opportunità di estromettere entro il 31/12/2011 dalle società/imprese i beni concessi in uso a soci o familiari(autovetture, moto, immobili etc…) vendendoli a terzi o  agli utilizzatori stessi, ad un corrispettivo pari al valore dell’usato. 
Si potrebbe ipotizzare di lasciare intestate alle società / imprese le sole autovetture in uso agli amministratori / titolari, per fini esclusivamente aziendali, e – in caso di utilizzo promiscuo – tassando il connesso fringe benefit in cedolino, ove possibile. 
Diversamente, le società/ditte individuali saranno soggette annualmente all’apposita comunicazione dati sopra descritta, che esporrà l’impresa a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, in merito alla corretta applicazione della tassazione anzidetta. 
Le modalità ed i termini di presentazione della suddetta comunicazione sono stati recentemente individuati dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 16.11.2011. 
Con tale Provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha inoltre esteso l’ambito applicativo della comunicazione anche ai finanziamenti / capitalizzazioni effettuati / ricevuti dai soci delle società concedenti.

per approfondimento di seguito il link della circolare dell'agenzia delle entrate in merito:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjb21tZXJjaW9hdHRpdm98Z3g6NzI3MDBhMDhmMTVmOWE5Nw&pli=1

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