giovedì 15 luglio 2010

STUDI DI SETTORE: La Corte di cassazione ridimensiona con più sentenze l'accertamento sintetico.

Con più sentenze la Corte di Cassazione ha ridimensionato il valore dell’atto di accertamento sintetico con specifico riferimento al concetto di “onere  della prova”. Ecco i profili salienti risultato di elaborazione giurisprudenziale: gli accertamenti da studi di settore rappresentano presunzioni semplici, non  fornite ex lege dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Non comportano quindi inversione dell’onere della prova. Gli studi di settore non possono essere utilizzati in maniera automatica e standardizzata; il risultato deve essere verificato ed adattato al caso concreto; l’atto deve essere motivato da “gravi incongruenze”; in sede di contradditorio o nella fase giudiziale il contribuente può difendersi con l’utilizzo di “presunzioni semplici”; l’ufficio deve “motivare” eventuali dissensi dalle ragioni espresse dal contribuente in sede di contraddittorio. Inoltre, il carattere della necessarietà rispetto al contradditorio si evince dai seguenti fattori: esso è elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento e legittima l’azione amministrativa; esso è l’unico mezzo efficace per consentire l’adeguamento della fattispecie astratta a quella concreta. L’argomento poi torna ad essere maggiormente rappresentativo nel caso di “marginalità”, ossia di disapplicazione degli elementi degli studi di settore. Rimane, in questo caso, in capo al contribuente la possibilità di dimostrare la sussistenza di elementi di marginalità (quali la localizzazione territoriale, l’età del contribuente, l’assenza di dipendenti etc.), che possano giustificare la disapplicazione degli elementi degli studi di settore. Così, le pronunce giurisprudenziali sono state recepite dal legislatore, il quale ha introdotto l’istituto del “redditometro”, che consente al contribuente di provare che “ il finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti, o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, o comunque legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile” (Decreto Legge 31.05.2010 n. 78). Per concludere, pare evidente come vi sia da parte del legislatore e del giudice di legittimità lo sforzo di equiparare il processo amministrativo tributario a quello amministrativo tout court, assoggettando il primo ai principi di garanzia propri della L. n. 241/90, in tema di giusto procedimento amministrativo, così come novellata dalla L. n. 15/05.

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